Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints lacking legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Chakri Youssef inadmissible for failing to provide specific legal critique of the lower court's reasoning. The appellant merely complained about the factual finding that the drug house was in his shared possession without engaging with the evidence regarding the key and witness testimony. The court ruled that such assertions constitute mere grievances rather than admissible grounds for review under the law of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be grounded in specific legal arguments critiquing the lower court's reasoning, not merely restating factual grievances or expressing dissatisfaction with the evidence assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: CHAKRI YOUSSEF nato il 14/08/1991 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 777N. 3490/2026 R.G. Motivi della decisione 1. Chakri Youssef ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ,entenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che si sarebbe basata solo sul presupposto che l'immobile all'interno del quale è stato rinvenuto lo stupefacente fosse nella "almeno condivisa piena disponibilità" dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ritenuto di condividere la ricostruzione del fatto del giudice di primo grado, che aveva con-cluso con certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che la casa di via Bra fosse nella, almeno condivisa, piena disponibilità dell'imputato.
In essa gli agenti operanti, allertati da fonte confidenziale circa l'attività di spaccio, facevano accesso grazie alla chiave che aveva con sé il correo EI Aoudi al momento del controllo proprio sotto l'abitazione e che nella circostanza aveva con sé un frammento di hashish del tipo trovato, in ben maggiore consistenza, in casa; e il predetto riferiva di avere ricevuto la chiave dell'alloggio dall'imputato, che individuava in fotografia. I segni della presenza di quest'ultimo in quella casa - come ricorda la sentenza impugnata - erano tangibili, a cominciare da un provvedimento giudiziario che lo riguardava.
E del tutto apodittiche sono state ritenute le giustificazioni dallo stesso fornite, come l'essersi ivi recato per procacciarsi la droga, prima hashishe poi an-che cocaina, per farne uso personale, ma anche quella di essersi ivi trattenuto trovandovi ospitalità quando si era dovuto allontanare dalla casa della sorella, a seguito di una lite con il cognato. 1)1 2N. 3490/2026 R.G. Alla luce di queste considerazioni, allora, è stata ritenuta del tutto certa la riferibilità all'imputato della droga trovata in detta abitazione che, in ragione della qualità e della quantità, deve ritenersi certamente destinata alla cessione a terzi.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrenti chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 15/04/2026 Il C nsigliere esten ore La idente cenzo P e Don la Ferranti cA - fA 29 6 O Attriz7i; 3