Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15576/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentencing due to generic grounds and statutory admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15576/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by El Mounaij Idrissi Wassim and Khal Moussine against their sentencing for drug trafficking violations. The appellants argued for annulment based on a lack of reasoning regarding non-punishment and legal qualification, but the court found these grounds generic and inadmissible under the modified procedural rules. Consequently, the court ruled that the appeal was rejected because the arguments did not meet the strict criteria for admissibility established by the Orlando reform.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic arguments regarding reasoning are inadmissible, and erroneous qualification is only admissible in cases of manifest error.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing Cassation appeal admissibility Orlando reform procedural manifest error standard generic grounds inadmissible reati qualificati contro gli stupefacenti caso poco grave dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma II bis cod. proc. pen.
Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

( CUI 06LDOSQ ) nato il 15/12/1992 EL MOUNAIJ IDRISSI WASSIM ( CUI 05FX7T3 ) nato il 28/05/2001 avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SONDRIO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;N. R. G.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L4khal Moussine ed El Mounaij Idrissi Wassim ricorrono avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ad una serie di violazioni (detenzione, trasporto e cessione) concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di varie tipologie.

2. I ricorrenti deducono carenza di motivazione in punto ad esplicitazione dell'iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia di applicazione della pena, sia con riferimento alla insussistenza di ipotesi di non punibilità, sia in rela-zione alla qualificazione giuridica del reato, Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. l i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici e privi di fondamento, nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro-porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres-sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen-tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ri-conosciuto in sentenza, la stessa è limitata ai soli casi di errore manifesto, confi-gurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ipotesi non ravvisabile nella specie, ove l'imputazione descrive una serie di condotte funzionali al trasporto e al commercio di sostanza stupefacente di varia natura, da cui non è possibile rav-visare i requisiti previsti dalla legge per ritenere la ipotesi di minore gravità.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 2N. R. G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre te )Ugo Bell" Donatdlia irranti e