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Ordinanza — n. 15574/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation and inadmissibility regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15574/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the second-instance judgment confirming the appellant's conviction for driving without a license. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense and conditional suspension of the penalty, but the court found these arguments factually unsupported and legally inapplicable to this specific contravention. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible for failing to meet the required standard of criticism and for being raised for the first time before the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 606 cpv cod. proc. pen.: The cause of non-punishment for particular minor facts is inapplicable to driving without a license due to the lack of habitual conduct requirement, and appeals raising new grounds for the first time before the Court of Cassation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving without license non-punishment grounds conditional suspension of penalty inadmissible appeal lack of motivation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 comma 15 e 17 C.d.S.
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 606 cpv cod. proc. pen.
Art. 116 comma 15 cod. strada
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonché in fatto, generico, privi di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).
Sez.4, n.28657 del 05/07/2024, Goleanu
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez.4, n.28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.

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Testo completo

da: GIORDANO MARCELLA nato a MESSINA il 06/05/1994 avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto Giordano Marcella colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all'art.116 comma 15 e 17 C.d.S. e la aveva condannata alla pena di giustizia.

2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonché in fatto, generico, privi di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). Il giudice di appello ha infatti evidenziato come, ai sensi dell'art.131 bis comma 4 cod. pen., via sia incompatibilità logica tra la struttura del reato in esame, caratterizzato da intrinseca reiterazione della condotta e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez.4, n.28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è improponibile per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Di P.Q.M