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Ordinanza — n. 15572/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special defense counsel signature per new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without the mandatory signature of a special defense counsel. The appellant, Abdeljayed Askar, argued for the right to self-representation, but the court noted that Law No. 103/2017 removed the exception allowing personal filing. Consequently, the court ruled that the appeal violates the new procedural requirement, ordering the appellant to pay costs and fines.

Regesto Legislator

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Law No. 103/2017, Art. 1, para. 63; Law No. 103/2017, Art. 613, para. 1: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a special defense counsel, making personal filing without such a signature inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special defense counsel personal filing procedural requirement costs and fines Law 103/2017 diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Law No. 103/2017, Art. 1, para. 63
Law No. 103/2017, Art. 613, para. 1
Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court, Judgment No. 186 of June 13, 2000
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Testo completo

R nato il 01/11/2004 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti glì atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Abdeljayed Askar. Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone„ dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Ritenuto, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione denimpugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MMariarosaria Bruno Donate rranti