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Ordinanza — n. 15571/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific criticism of lower court's evidence evaluation regarding drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15571/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the criminal appeal against the conviction for drug trafficking by Argenti Christian. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate evidence of guilt and lacked sufficient proof of the drug transfer. The court rejected these claims as generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning based on phone records and physical evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only general dissents without specific criticism of the factual findings or legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism drug trafficking conviction evidence evaluation error appellate court reasoning

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

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Testo completo

AN nato a TRIESTE il 18/05/1977 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato in punto a responsabilità penale la decisione del Tribunale di Trieste con la quale Argenti Christian era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5 dPR 309/90 in ragione della cessione a Vianello Daniele di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, assumendo la non corretta valutazione della prova di reità e la carenza di riscontri della intervenuta cessione da parte dell'Argenti.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La forte di appello ha fornito logica e non contraddittoria giustificazione logica al proprio iter motivazionale e il ricorrente si limita ad esprimere un generico e retorico dissenso alla trama argonnentativa del giudice di appello che si presenta lineare in quanto fondata sugli accordi telefonici tra l'imputato e il Vianello, sull'incontro ammesso dall'acquirente e sul rinvenimento dello stupefacente, oltre che sul rinvenimento presso l'abitazione dell'Argenti di materiale per il confezionamento e la preparazione della droga.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q P.Q.M