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Ordinanza — n. 15566/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15566/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15566/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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60L0Q9) nato il 24/11/1998 avverso la sentenza del 23/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Rizki E! Houssaine. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta / rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma rhi ,' si ritiene congruo determinare in euro cinquecento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15566/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta / rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma rhi ,' si ritiene congruo determinare in euro cinquecento.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione revoca dell'annullamento revoca della sospensione condizionale ritiro dell'atto procedurale dimissioni volontarie revoca del concordato
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Testo completo

60L0Q9) nato il 24/11/1998 avverso la sentenza del 23/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Rizki E! Houssaine. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta / rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma rhi ,' si ritiene congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere estensore Il P, defdeMariarosaria Bruno Donatkllbi Ferranti ffi 29 ti 2QZ6 2 2