Italian Supreme Court dismisses appeal due to missed statutory deadline for filing cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing deadline had expired. The appellant failed to submit the cassation request within 45 days of the appellate judgment's publication, which became final on November 3, 2025. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed after the statutory period expires, even if the defendant was absent from the appellate hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 2988/2026 R.G. Motivi della decisione 1. Mosè Gabrielli ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo con un primo motivo violazione di legge in rela-zione alla ritenuta penale responsabilità , con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e con un terzo motivo vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il termine di 45 gg. ex art. 585 co. 1 lett.
c) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso la sentenza che ci occupa, pronunciata in data 19/09/2025, con termine per il deposito della nnoCvazione di gg. 60 (e con moti-vazione depositata nel termine in data 17/11/2025, decorrente dal 18/11/2025, e pertanto era scaduto il 3/11/2026, data alla quale la sentenza in questione è, dunque, passata in giudicato. A tal proposito va ricordato che, in tema di impugnazioni, l'imputato appel-lante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso - come quello che ci occupa- in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di parteci-pare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 - 01; conf.
Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01). L'atto di impugnazione che ci occupa risulta depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Bologna il 13/1/2026 e quindi è stato proposto oltre il termine di legge.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2N. 2988/2026 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara P.Q.MIl Co sigliere esten ore La residente V enzo P z II Don Ferranti tDEPO' thl 29 A 3