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Ordinanza — n. 15559/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding breathalyzer results where insufficient volume note does not invalidate measurement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15559/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence. The defense argued that a 'insufficient volume' note on the breathalyzer receipt indicated an instrument error, but the court ruled this does not prove malfunction. Consequently, the positive alcohol test remained valid evidence of intoxication, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada; Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada: A note of 'insufficient volume' on a breathalyzer receipt does not prove instrument malfunction or invalidate the measurement if the device did not explicitly signal an error.

Parole chiave

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driving under influence breathalyzer reliability insufficient volume note alcohol test validity criminal appeal inadmissibility instrument malfunction proof road traffic code guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada
strada, così riqualificata l'originaria imputazione, riguardante la violazione dell'art. 186, comma 2, lett.
Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
strada, così riqualificata l'originaria imputazione, riguardante la violazione dell'art. 186, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Cariucci
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv.
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Testo completo

o a CONCORDIA SULLA SECCHIA il 19/10/1953 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da De Barre Roberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-sexies cod. strada, così riqualificata l'originaria imputazione, riguardante la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, !a difesa lamenta:

1. Contraddittorietà e manifesta iliogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della prova etilometrica ed alla rilevazione del tasso alcoiemico, dovendosi individuare un possibile errore dello strumento dell'alcoltest, da valutarsi a favore dell'imputato, desumibile dal fatto che uno degli scontrini riportava la dicitura "volume insufficiente". Considerato che i giudici di merito hanno operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando ia sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Cariucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la dicitura "volume insufficiente" in uno degli scontrini dell'alcoltest, secondo consolidato orientamento di questa Corte, non prova ii malfunzionamento dell'etilometro e non inficia la misurazione (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 03:«E' configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore»).

Considerato che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, ha evidenziato come, nel caso esaminato, non solo i due scontrini avessero registrato una concentrazione di alcol pari a 1,88 g/I alla prima prova e 1,67 alla seconda prova, ma il ricorrente presentasse chiari sintomi di alterazione connessi allo stato di ebbrezza. Considerato che le argomentazioni illustrate in sentenza - logiche e conformi ai principi stabiliti in questa sede - sono del tutto idonee a sostenere il decisurn. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M