Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence for generic lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by two defendants against their sentences for drug trafficking. The defendants argued that the lower court failed to explicitly detail its reasoning regarding non-punishment hypotheses and sentencing, claiming a lack of motivation. The court rejected these claims as generic and inadmissible under the specific procedural rules governing appeals for sentencing requests, which limit grounds to specific legal errors rather than general dissatisfaction with the reasoning process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are inadmissible if they rely on generic complaints about the lack of explicit reasoning, as the law restricts cassation grounds to specific statutory categories such as manifest legal errors in qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato il 20/06/1999 FENNAN HAMZA nato il 21/10/2005 avverso la sentenza del 31/10/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. OUAKKI Hamza e FENNAN Hamza ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione e C 12.000 di multa ciascuno in relazione alla detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo co-caina.
2. I ricorrenti deducono carenza di motivazione in punto ad esplicitazione dell'iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia di applicazione della pena, sia con riferimento alla insussistenza di ipotesi di non punibilità, sia in rela-zione a. 11a qualificazione giuridica del reato, sia in relazione alla quantificazione della pena. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu-tamente generici e privi di fondamento, nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro-porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres-sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen-tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità, ov-vero la congruità del trattamento sanzionatorio.
Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, tale facoltà è limitata ai soli casi di er-rore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa im-mediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al con-tenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ipotesi non rav-visabile nella specie.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità4 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M