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Ordinanza — n. 15554/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15554/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15554/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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VI DELLA DECISIONE 1. Arciero Luca ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Spoleto gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi sei di reclu-sione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupe-facente, riqualificata ai sensi dell'art.73, comma 5 dPR 309/90 • 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15554/2026 — snpen · Corte di Cassazione: VI DELLA DECISIONE 1. Arciero Luca ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Spoleto gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi sei di reclu-sione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupe-facente, riqualificata ai sensi dell'art.73, comma 5 dPR 309/90 • 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

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Testo completo

VI DELLA DECISIONE 1. Arciero Luca ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Spoleto gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi sei di reclu-sione ed euro 4.000 di multa in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupe-facente, riqualificata ai sensi dell'art.73, comma 5 dPR 309/90 • 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MAlarz