Cassation appeal dismissed as untimely; opposition to state-funded legal aid rejection rejected due to missed 15-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 15 days after the notification deadline expired. The appellant challenged a lower court's refusal to grant state-funded legal aid, arguing for admission of the opposition. The court ruled that the statutory 15-day limit for filing appeals had clearly passed, rendering the request untimely under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be lodged within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a BONDENO il 07/02/1982 avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bertarelia Ivan avverso Vordinanza emessa da! Tribunale di Sorveglianza di Ancona in data 8/10/2025, notificata al difensore in data 16/10/2025, di rigetto dell'opposizione al provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rilevato che il ricorso è Inammissibile perché intempestivo: ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, iett. a), e comma 2, lett. a), 'impugnazione deve essere proposta entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto il 15 dicembre 2025. Ritenuto, sulla base delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con procedura de piano - come previsto dall'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. - e che ii ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
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