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Ordinanza — n. 15542/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15542/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals by three defendants inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for annulment based on a lack of concrete reasoning regarding their criminal responsibility, a ground previously valid but now restricted. The court ruled that since the appeals were filed after the new law's effective date, they must strictly adhere to the limited grounds for review, excluding general issues of responsibility and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals filed after August 3, 2017, against sentencing under Articles 444 et seq. of the Code of Criminal Procedure are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general claims of responsibility or lack of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure limited grounds for review criminal responsibility argument procedural law reform

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi-mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-cata in dispositivo.

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Testo completo

da: TILA ELDI nato il 01/09/1996 MUKA LIRIM nato il 18/04/1987 TILA BJURNII nato il 16/11/2002 avverso la sentenza del 19/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 2537/2026 R.G. Motivi della decisione 1. Tila Eldi, Tila Bjurnii e Muka Lirim ricorrono, a mezzo del comune difensore, con tre separati atti di contenuto identico, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge assumendo mancante di una moti-vazione concreta in punto di responsabilità penale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura dì sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi-mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M