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Ordinanza — n. 15534/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false income declaration fraud, upholding conviction and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15534/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts had already adequately addressed the alleged errors regarding the subjective element of the crime and the exclusion of non-prosecution grounds. The appellant claimed the conviction was based on flawed psychological reasoning and an improper denial of the non-prosecution cause under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these arguments, finding the lower courts' reasoning logical and sufficient to support the conviction for fraudulently declaring lower family income to access benefits.

Regesto Legislator

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Art. 95 comma 5 d.P.R. n. 115/2002; Art. 131 bis c.p.: The court establishes that an appeal challenging the subjective element of fraud and the application of the non-prosecution cause is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and congruous, without requiring new evidence or re-evaluation of established facts.

Parole chiave

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false income declaration fraudulent access to benefits non-prosecution cause inadmissible appeal subjective element of crime

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 comma 5 d.P.R. n. 115/2002
Tomasello Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 95 comma 5 d.P.R.
Art. 131 bis c.p.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo all'elemento psicologico, nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 95 comma 5 d.P.R. n. 115/2002
Tomasello Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 95 comma 5 d.P.R.
art. 131 bis c.p
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo all'elemento psicologico, nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

one svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Tomasello Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 95 comma 5 d.P.R. n. 115/2002 perché aveva dichiarato, contrariamente al vero, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentato presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione al P.P. n. 174/17 R.G. ESEC.G.P.N. 789/17, di aver percepito nell'anno 2016 un reddito familiare di euro 4.000 anziché di 16.575,38.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo all'elemento psicologico, nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica. 3.1.Invero, l'odierno ricorrente, con il primo motivo di ricorso censura la sentenza di II grado nella parte in cui ritiene provato anche l'elemento soggettivo del reato, in via presuntiva. La Corte d'appello, con motivazione priva di contraddizioni e di logicità evidenti ha peraltro rimarcato che l'elemento soggettivo risiedeva nel fatto che la falsa dichiarazione non aveva investito esclusivamente i redditi prodotti dai familiari conviventi, ma buona parte delle proprie entrate reddituali, consistenti in oltre euro diecimila a fronte di circa 16 mila euro di reddito totale. 3.2.

Quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., il giudice distrettuale ha escluso il fatto di lieve entità con motivazione congrua, evidenziando la gravità della violazione, la pluralità degli elementi reddituali omessi e il fatto che la condotta fraudolenta avrebbe consentito di accedere a un beneficio ingiustificato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q. P.Q.M