Cassation appeal dismissed for lack of argumentation regarding generic mitigating circumstances in traffic offense sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because it failed to adequately confront the reasoning of the lower court's decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already excluded them based on specific prior convictions and habitual offender status. The supreme court ruled that the lower court's specific justification was sufficient and not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a proper confrontation with the reasoning of the judgment under review, as the appellate court's specific motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances is not subject to scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ato a NAPOLI il 04/03/1977 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;•
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Salvatore Equatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli ha rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Napoli in relazione alla contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio.
2. Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata e alle ragioni per cui i giudici di merito hanno escluso un trattamento sanzionatorio più favorevole. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al bilanciamento tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen., non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.1, n.46568 de118./05/2017, Lamin, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.
Il giudice di appello, nella specie, ai fini della esclusione del beneficio, ha valorizzato le modalità della condotta e l'esistenza di un precedente specifico a fronte di un curriculum criminale che ha determinato anche la declaratoria di delinquente abituale. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, nella dosimetria della pena, risulta congrua e priva di difetti logici ed espressione dell'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito che, congruamente motivato, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P• P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M,y) DEPO !TATA IN CAN 29 li Rari:, Alk.0,7a