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Ordinanza — n. 15516/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for drug trafficking charges citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15516/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible regarding their plea bargain sentences. The defendants argued for a reduction in sanctions, but the court held that post-plea bargain modifications are prohibited unless the original agreement was illegal. Consequently, the court upheld the appellate court's decision to maintain the agreed-upon penalties without violating the principle of reformatio in peius.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the specific sentence agreed upon in a plea bargain are inadmissible as the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified by the parties.

Parole chiave

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plea bargain appeal drug trafficking charges reformatio in peius procedural inadmissibility sanction modification adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Catania il 26 ottobre 2023, ha rideterminato, in accoglimento dei rispettivi concordati in appello, le pene a carico di Salvatore Strano, Gioacchino Strano e Daniele Carmelo Zappalà, ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 110 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

NO nato a CATANIA il 26/11/1993 STRANO SALVATORE nato a CATANIA il 19/06/1975 ZAPPALA DANIELE CARMELO nato a CATANIA il 08/02/1966 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 26 ottobre 2023, ha rideterminato, in accoglimento dei rispettivi concordati in appello, le pene a carico di Salvatore Strano, Gioacchino Strano e Daniele Carmelo Zappalà, ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che i ricorsi di Salvatore Strano e Gioacchino Strano, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non configurabile nel caso di specie.

Evidenziato che parimenti inammissibile è il ricorso di Daniele Carmelo Zappalà, rispetto al quale deve solo osservarsi che alcuna violazione del divieto di reformatio in peius è ravvisabile, posto che, stante l'assoluzione dal reato associativo di cui al capo 1, le parti in appello hanno rideterminato correttamente la pena facendo riferimento all'autonomo reato di cui al capo 2, per il quale è prevista l'applicazione anche della pena pecuniaria, senza dunque che possa assumere rilievo il precedente computo della pena, parametrato sulla sola e più grave pena detentiva.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M29 026 F ,,¦ 4LS