Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as it violates admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions. The defendant challenged the lack of acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, arguing against the agreed sentence. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification, excluding the defendant's substantive dissatisfaction with the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory reasons, and general dissatisfaction with the penalty renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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FABIO ZUNICA;Rilevato che Beggar Mouhcine, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 30 luglio 2025 dal Tribunale di Bologna, con cui gli è stata applicata la pena concordata di un anno di reclusione e di ottocento euro di multa (pena sostituita), in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Bologna il 4 giugno 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», non rientrando la doglianza sollevata tra quelle ammesse in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M