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Ordinanza — n. 15512/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nicolas MonUinari inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant challenged a first-instance conviction for drug trafficking, arguing for generic mitigating circumstances and excessive sentencing based on 136 drug doses and prior records. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the lower courts' assessment of the continuous nature of the crime and specific recidivism was rational and fell outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible when the defense's arguments regarding sentencing or mitigating circumstances are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is rational, as substantive merit assessments fall outside the perimeters of a judgment of legitimacy.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs recidivism assessment legitimacy review excessive sentencing restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellInammtssibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellInammtssibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

to a ROMA il 09/09/1992 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 9 aprile 2024, con la quale Nicolas MonUinari, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena dì anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto commesso in Roma il 22 gennaio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, sia il numero di dosi medie singole (37 di cocaina e 95 di hashish) ricavabili dallo stupefacente detenuto, sia la natura continuativa dell'attività di spaccio esercitata dal ricorrente, sia i tre precedenti penali specifici a suo carico. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellInammtssibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M