Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15509/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic recidivism mitigation in drug trafficking case due to lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15509/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's application of specific recidivism mitigation was within its discretionary power. The defendant argued for generic mitigation, but the court emphasized the structured nature of the drug trafficking and the specific prior record. Consequently, the conviction for cocaine trafficking with specific recidivism was upheld without further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: When a lower court correctly applies specific recidivism mitigation based on the factual context of the crime, an appeal challenging it on grounds of generic mitigation is inadmissible as it exceeds the scope of a legitimacy review.

Parole chiave

Generato dall'IA
specific recidivism mitigation generic mitigation defense drug trafficking offense inadmissible appeal legitimacy review scope motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CO nato a ROMA il 05/11/1951 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma 1'11 luglio 2024, con la quale Domenico Leonardi, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto commesso in Roma il 27 giugno 2024. Osservato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con i quali la difesa contesta in termini sovrapponibili il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, nel confermare l'applicabilità della recidiva, il giudizio di equivalenza delle circostanze del reato e la congruità della pena, ha rimarcato, in maniera non irragionevole, la presenza di un precedente penale specifico e le modalità della condotta, contraddistinta da un'attività di spaccio strutturata e meticolosa e dal rinvenimento di 157 grammi di cocaina, da cui sono risultati ricavabili 1.047 dosi medie singole.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M