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Ordinanza — n. 15506/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits already decided in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15506/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation re-litigated a matter already adequately addressed in the lower court's decision. The defense argued against the exclusion of recidivism, but the court found this argument manifestly unfounded and repetitive. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-litigates a matter already decided by the lower court, as such arguments fall outside the scope of the judgment of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of merits judgment of legality recidivism exclusion procedural costs irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

ato a ROMA il 20/08/1986 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Velletri il 13 settembre 2024, ha ridotto a mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa la pena a carico di Danilo Barbon, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Anzio il 4 luglio 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 2), nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato che i precedenti penali specifici, reiterati e recenti, connotano il fatto per cui si procede di maggiore gravità, in quanto caratterizzato dalla ricaduta nel delinquere. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M