Italian court dismisses appeal for lack of lawyer and non-grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the client rather than by a qualified defense attorney. The lower court had granted a plea bargain sentence for drug trafficking, but the appellant challenged it without citing the specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against plea bargain sentences must be lodged exclusively by a qualified defense attorney and must rely on specific statutory grounds; personal appeals or those lacking these grounds are inadmissible.
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da: GIANNETTI ANTONIO nato a TARANTO il 17/06/2003 avverso la sentenza del 23/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Antonio Giannetti, tramite il difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 23 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Taranto il 18 marzo 2025.
Ritenuto che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M