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Ordinanza — n. 15502/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded, holding merit review exceeds cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15502/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding the conviction for animal cruelty was manifestly unfounded. The defense argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the lower tribunal's assessment of police and ASL site visits rational and sufficient. Consequently, the court held that the appellant's arguments constituted mere factual grievances rather than legal errors subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 727 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complaint is manifestly unfounded and constitutes a mere re-evaluation of factual evidence, which falls outside the scope of the cassation review.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal cassation review scope animal cruelty conviction merit review exclusion inadmissible appeal reclusione violazione dell'obbligo di mantenimento controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 727 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
art. 727 cod. pen
art. 544 ter cod. pen
(a fronte del più grave delitto ex art. 544 ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

da: BALLADELLI LUCA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 30/12/1986 avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 febbraio 2025, con la quale Luca Balladelli era stato condannato alla pena di euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 727 cod. pen. Fatto accertato in Massa Lombarda il 21 ottobre 2022.

Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con mere doglianze di fatto, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale, nel ritenere configurabile la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. (a fronte del più grave delitto ex art. 544 ter cod. pen. originariamente contestato), ha valorizzato gli esiti dei sopralluoghi svolti tra il maggio e l'ottobre 2022 dalla Polizia Locale e dall'ASL di Ravenna presso l'abitazione del ricorrente, dove sono stati rinvenuti otto cani detenuti colposamente in spazi inadeguati e in condizioni di profonda incuria e di malnutrizione (cfr. pag. 2, 3, 4 e 5 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M