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Ordinanza — n. 15497/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence under plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15497/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a cassation appeal challenging the agreed sentence under plea bargaining is not permitted. The appellant argued a defect in the sentencing reasoning, but the court noted that once the parties' agreement is judicially ratified, it cannot be unilaterally modified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal challenging the agreed sentence in plea bargaining proceedings is inadmissible because the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified, except in cases of illegality.

Parole chiave

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plea bargaining appeal agreed sentence modification inadmissible cassation judicial ratification procedural costs order riduzione delle tasse pagamento dell'ammenda multe per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Catania il 14 giugno 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordato in appello, in anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena a carico di Rosario De Luca, ritenuto colpevole del reato di cui di cui agli art. 110 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

da: DE LUCA ROSARIO nato a CATANIA il 01/06/1977 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 aprile 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 14 giugno 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordato in appello, in anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 16.000 di multa la pena a carico di Rosario De Luca, ritenuto colpevole del reato di cui di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990; fatto commesso in Catania il 12 ottobre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non configurabile nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M