Cassation court dismisses appeal against plea bargain as it lacks statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed by law. The appellant challenged the court's finding of no grounds for non-punishment or acquittal, arguing against the agreed sentence. The court ruled that the appeal did not fall within the narrow categories of reviewable errors permitted for plea bargain decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegality of the penalty; appeals on other grounds, such as the absence of non-punishment causes, are inadmissible.
Parole chiave
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NAPOLETANO NICOLO nato a FASANO il 11/09/1996 avverso la sentenza del 29/08/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Nicolò Napoletano, tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'insussistenza della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di cause di non punibilità o di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 29 agosto 2025 dal Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Monopoli il 27 agosto 2025.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», esulando la doglianza proposta tra quelle consentite in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M