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Ordinanza — n. 15494/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug conviction citing merit-based arguments exceed scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The defense argued for non-punishment and mitigating circumstances regarding a cocaine possession charge, but the court found these arguments merely merit-based disputes already fully evaluated by lower courts. Since the contested issues involved factual assessments of drug purity and quantity rather than legal errors, they fell outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction for reviewing legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: Appeals based on merit-based disagreements regarding factual assessments or discretionary sentencing do not constitute a violation of law and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based arguments drug possession conviction scope of legality review cassation jurisdiction motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 60 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
pen., sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.
art 131 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., sia della circostanza attenuante di cui all'art.
art. 62 comma 4 cod. pen
pen., sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen., sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti e adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

1995 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 23 maggio 2024, con la quale Yssin Abid, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Fatto commesso in Roma 16 aprile 2024.

Letta la memoria trasmessa il 10 gennaio 2026 dall'avvocato Paola Croce, difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione ordinaria. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen., sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen., sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti e adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) hanno ampiamente illustrato le ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento delle richieste difensive, sottolineando in tal senso l'elevata qualità della cocaina illecitamente detenuta, avente una percentuale di purezza tra il 79% e il 95%, con 86 dosi medie ricavabili.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

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