Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction due to lack of recidivism and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentence reduction was legally sound. The defense argued for a violation of law regarding the penalty calculation, but the court found the recidivism exclusion and application of generic mitigating factors justified the lighter sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence reduction based on the absence of recidivism and the proper application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court's reasoning excludes arbitrary rigor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ato a SANTA CESAREA TERME il 22/01/1964 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 maggio 2025 che, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento parziale della Quarta Sezione di questa Corte n. 35834/2021 del 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena a carico di Dario Pastore, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 21 gennaio 2019, in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Roma il 23 novembre 2018.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello escluso la recidiva e applicato sulla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 45.000 di multa prima la riduzione massima di un terzo per le attenuanti generiche e poi l'ulteriore riduzione per la scelta del rito, per cui deve senz'altro escludersi che la rideterminazione sia stata ispirata da criteri di rigore.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M, - "2„..........u. a io Zunica