Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for exceeding statutory grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant contested the lack of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing against an eight-month prison term and fine for drug trafficking. The court ruled that the complaint did not fall within the narrow exceptions for challenging plea agreements, such as errors in legal qualification or penalty illegality, and thus ordered the dismissal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misclassification, or penalty illegality; complaints falling outside these categories are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
to che Asani Enis, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 25 giugno 2025 dal Tribunale di Brescia, con cui gli è stata applicata concordata la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Desenzano del Garda 1'11 febbraio 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», non rientrando la doglianza sollevata tra quelle ammesse in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl nabio Zunica DKIP(7)TA. A C/ 2026 Furts,' io 2.9c,