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Ordinanza — n. 15487/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15487/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15487/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 dicembre 2024 che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 5 dicembre 2023, ha disposto la restituzione all'imputato del cellulare e della somma di denaro in sequestro, confermando per il resto la condanna di Gaetano Caradonna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Bari 1'8 agosto 2023.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15487/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari il 5 dicembre 2023, ha disposto la restituzione all'imputato del cellulare e della somma di denaro in sequestro, confermando per il resto la condanna di Gaetano Caradonna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Bari 1'8 agosto 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena condono delle spese procedurali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 dicembre 2024 che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 5 dicembre 2023, ha disposto la restituzione all'imputato del cellulare e della somma di denaro in sequestro, confermando per il resto la condanna di Gaetano Caradonna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Bari 1'8 agosto 2023.

Osservato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura sia l'omessa esclusione della recidiva che la mancata riduzione della pena inflitta, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello rimarcato, da un lato, l'idoneità delle due pregresse e non molto risalenti condanne riportate dall'imputato, una delle quali specifica, a rivelare la propensione di Caradonna a non rispettare le regole e gli ordini della Autorità, e, dall'altro, il non modico quantitativo di stupefacente rinvenuto, da cui sono risultate ricavabili 3.354 dosi medie singole di hashish.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M