Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded defense regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Bari Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The defense argued a defect in the court's reasoning regarding the penalty imposed for drug trafficking, but the court found these arguments generic and unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the alleged defect in the lower court's reasoning is manifestly unfounded and lacks any basis in the facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ato il 30/04/1979 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 gennaio 2025 che, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento parziale della Quarta Sezione di questa Corte n. 7014/2023 del 15 dicembre 2022, ha rideterminato la pena a carico di Elton Ismaili, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 28 febbraio 2019, in anni 1 di reclusione ed euro 1.100 di multa, in relazione a vari episodi del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 21, 30 e 31); fatti commessi in provincia di Bari tra il 22 agosto e il 18 novembre 2016.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dovendosi rilevare che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso la recidiva contestata all'imputato e ha ridotto la pena finale, partendo da una pena base di anni 1 di reclusione ed euro 1.100 di multa, su cui, prima della riduzione per il rito, sono applicati mesi 6 di reclusione ed euro 550 di multa a titolo di aumento per la continuazione, per cui, in presenza di criteri della determinazione della pena non proprio afflittivi, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, invero generiche e assertive.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M