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Ordinanza — n. 15461/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15461/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15461/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Francesco Vitale nell'unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantosollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddovepongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti dellesentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reatiomogenei (associazioni dedite al narcotraffico), commessi a quanto meno alladistanza di sedici anni, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che ilcondannato, sin dall'adesione al primo sodalizio (1998), avesse programmato siapure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anchequelli le violazioni commesse a partire dal novembre 2014 e, per converso,l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporaneainsorgenza dì autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni(la parziale diversità dei membri dei due sodalizi, il lungo periodo di detenzionepatito prima della formazione del nuovo sodalizio).1.2.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 15461/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le censure articolate da Francesco Vitale nell'unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantosollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddovepongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti dellesentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reatiomogenei (associazioni dedite al narcotraffico), commessi a quanto meno alladistanza di sedici anni, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che ilcondannato, sin dall'adesione al primo sodalizio (1998), avesse programmato siapure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anchequelli le violazioni commesse a partire dal novembre 2014 e, per converso,l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporaneainsorgenza dì autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni(la parziale diversità dei membri dei due sodalizi, il lungo periodo di detenzionepatito prima della formazione del nuovo sodalizio).1.2.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti crimine organizzato criminalità persistente correità reato a distanza guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.
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RTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Francesco Vitale nell'unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quantosollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddovepongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti dellesentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reatiomogenei (associazioni dedite al narcotraffico), commessi a quanto meno alladistanza di sedici anni, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che ilcondannato, sin dall'adesione al primo sodalizio (1998), avesse programmato siapure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anchequelli le violazioni commesse a partire dal novembre 2014 e, per converso,l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporaneainsorgenza dì autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni(la parziale diversità dei membri dei due sodalizi, il lungo periodo di detenzionepatito prima della formazione del nuovo sodalizio).1.2.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzioneda sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzatoalla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concretorappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tantomaggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canonedi comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi acontestarne, del tutto astrattamente la conducenza pretendendo l'estensione dellapermanenza del reato associativo più risalente nel tempo in ragione dellacontestazione aperta in applicazione di principi validi per le associazioni mafiose.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente