Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15459/2026 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to criminal assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15459/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the revocation of Adrian Nicusor Saracil's semi-liberty measure. The Court found the Tribunal's assessment of his verbal and physical assault on a man to be logical and non-contradictory, noting that a final conviction is not required for revocation. Consequently, the appeal was rejected as it merely offered an unproven alternative reconstruction of events.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 51 Ord. pen.; The revocation of semi-liberty for criminal conduct does not require a final conviction, and the Tribunal's assessment remains valid if logical and non-contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
semi-liberty revocation criminal conduct assessment final conviction requirement logical consistency review inadmissible appeal semilibertà verosimiglianza della persecuzione revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 51 Ord. pen.
Premesso che in tema di semilibertà la contestazione di un fatto delittuosoben può integrare i presupposti della revoca facoltativa della misura, ex art. 51Ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 5628 del 20.1.2009, Rv. 242447
Sez. 1 n. 5628 del 20.1.2009, Rv. 242447).4.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.1. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con cui è stata revocata lamisura alternativa della semilibertà disposta in favore di Adrian NicusorSaracil peravere lo stesso, in costanza di applicazione, tenuto comportamenti delittuosiaggredendo verbalmente e fisicamente un uomo per ragioni futili legati alparcheggio dell’autovettura.2. Esaminata la memoria tempestivamente depositata in cui si ribadiscono leragioni di fondatezza del ricorso.3.

Premesso che in tema di semilibertà la contestazione di un fatto delittuosoben può integrare i presupposti della revoca facoltativa della misura, ex art. 51Ord. pen., non essendo necessario al riguardo che, per detto fatto, sia intervenutacondanna definitiva e ben potendo quindi l'accertamento dell'effettiva consistenzadel fatto contestato essere operato in via incidentale ai fini del giudizio di revoca(cfr. Sez. 1 n. 5628 del 20.1.2009, Rv. 242447).4. Evidenziato che le valutazioni compiute dal Tribunale di Sorveglianza perritenere commessi dal ricorrente i fatti penalmente rilevanti addebitatigli sonoincensurabili in sede di legittimità qualora rispondenti ai canoni della logicità edella non contraddizione.5. rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto alprovvedimento impugnato che ha congruamente ritenuto incompatibili le condottetenute dal semilibero con la prosecuzione della misura alternativa, rivelatasi inconcreto inidonea a fare fronte alla residua pericolosità sociale del condannato enon adeguata alla sua evoluzione personale e comportamentale.Saracil, infatti, si limita a proporre una diversa ricostruzione della vicenda sucui è incentrata la decisione dell’ordinanza impugnata, che, tuttavia, non si giovadi adeguati riscontri sul piano probatorio, laddove il provvedimento hagiustificatamente valorizzata la maggiore attendibilità della persona offesa delleminacce, oltre che argomenti logici plausibili.6. ritenuto che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratturedeficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparatomotivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile;7. ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente