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Ordinanza — n. 15458/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical engagement with trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15458/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Sciabica inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant raised two grounds: a generic request for re-evaluation of evidence and a claim regarding mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The court rejected these because they lacked specific factual arguments or critical engagement with the trial court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is devoid of critical engagement with the lower court's reasoning or relies on generic arguments without specific factual support.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical engagement generic arguments Article 62 bis criminal procedure law riduzione della pena individualizzazione della commisurazione penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. n. 110 del 1975 cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città avevariconosciuto Salvatore Sciabica colpevole del reato di cui all’art. 4 l.
Art. 62 bis cod. pen.
Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche in tema di mancatoriconoscimento dlele circostanze di cui all’art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche in tema di mancatoriconoscimento dlele circostanze di cui all’art. 62 bis cod.
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Testo completo

CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città avevariconosciuto Salvatore Sciabica colpevole del reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del1975 cod. pen.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato sviluppando due motivi che nonsuperano il vaglio di ammissibilità.2.1. Il primo motivo non rientra tra quelli consentiti perché del tutto privo delnecessario confronto critico con le argomentazioni spese dal Tribunale pergiustificare l'affermazione di responsabilità, risolvendosi nella richiesta, genericaed astratta, di una nuova valutazione della piattaforma probatoria preclusa inquesta sede di legittimità.2.2.

Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche in tema di mancatoriconoscimento dlele circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., , sollecitando,senza alcun riferimento a dati fattuali specifici, nuovi apprezzamenti dasovrapporre a quelli dei giudici del merito sorretti da adeguata motivazione.Alla Corte distrettuale che, nell'esaminare i rilievi difensivi, ha consideratoostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio l’assenza di “elementi attinentialla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione diesso”, il ricorrente non ha opposto alcunché di concreto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente