Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15457/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuation, ruling time gaps break the necessary criminal intent link.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that multiple crimes constituted a continuous offense under Article 81 of the Penal Code. The lower court found that a six-month gap between crimes and the lack of evidence regarding a unified criminal plan negated the necessary intent for continuity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a unified criminal intent, which is broken by significant time intervals and the absence of evidence linking the offenses to a single deliberate plan.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuation unified criminal intent time interval gap Article 81 Penal Code inadmissible appeal criminal planning repeated offenses criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Vincenzina Bevilacqua nell’unicomotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità inquanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e,laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1.

Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati, anche considerati per gruppi, conrilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (minimo sei mesi) e l'assenza,in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanze sintomatiche dellaideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle lineegenerali, anche di quelli successivi.

L’elevato numero di reati contro il patrimonioe la loro reiterazione nel tempo, costituiscono più plausibilmente la dimostrazionedi una “generica inclinazione a delinquere” e comunque della scelta dellacondannata “di vivere aderendo a un modello criminale” che l’indicatore diun’unitaria deliberazione criminosa necessaria per riconoscere il nesso dellacontinuazione.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamente apprezzato ildato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare lacontinuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui sidiscute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni.

E a tale canone di comuneesperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente