Italian court dismisses appeal regarding suspended sentence revocation due to waived procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against the revocation of a suspended sentence. The appellant argued a procedural nullity regarding the notification of a hearing to one of two defense lawyers, but the court found this defect was waived because the appointed lawyer did not raise an objection during the session. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97, comma 4; Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: A procedural nullity in the notification of a hearing to one of two defense lawyers is cured if not raised by the present defense lawyer or the appointed substitute during the session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.1. Rilevato che Francesca Viggiano ricorre per cassazione avverso l'ordinanzain preambolo, con cui la Corte di appello di Bari ha disposto la revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena connessole con sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2013;2. Ritenuto che l’unico motivo dedotto, in rito, è manifestamente infondatoposto che - come risulta dagli atti il cui accesso è consentito al Collegio in ragionedel vizio dedotto – la condannata all’epoca della fissazione dell’udienza ditrattazione davanti al Giudice dell’esecuzione era difesa da due avvocati (l’avv.Paola Tortorella e l’avv.
Francesco Metta), non avendo provveduto a revocarequello nominato per primo e regolarmente avvisato (l’avv. Paola Tortorella), ilquale, senza formulare alcuna eccezione aveva nominato suo sostituto in udienzaproprio il codifensore (l’avv. Francesco Metta) non citato.Tanto posto non è rilevabile la dedotta nullità essendo pacifico che nelprocedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di duedifensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ovenon eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, daldifensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., èsanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema diprocedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza) Sez. 1, n. 11232 del18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815) e che, nel caso che ci occupa, dal verbaledell'udienza del 1° giugno 2023, l'avv.
Paladino, presente, nulla ha dedotto inproposito;2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente