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Ordinanza — n. 15455/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15455/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the interested party rather than by a registered defense attorney. The appellant, Gianluigi Sarcone, failed to comply with the requirement that such documents be executed by a lawyer enrolled in the special register of the Court. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed a fine of three thousand euros on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, of the Code of Criminal Procedure: An appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal registered defense attorney Code of Criminal Procedure personal signature special register requirement diritto a un difensore requisito della firma autografa censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017;Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmentedall'interessato, Gianluigi Sarcone, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dadifensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente