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Ordinanza — n. 15454/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed as inadmissible for occasional modification of probation conditions regarding spiritual retreat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15454/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for authorization to attend a spiritual retreat was deemed an occasional and contingent modification of probation conditions. The applicant, Angela Calabrese, argued the activity aided social reintegration, but the court found no substantial impact on her liberty status. Consequently, the lower court's refusal stands, and the appeal is rejected without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Occasional and contingent modifications to alternative measures of execution do not affect the effective content of the sentence and thus do not justify a cassation appeal for violation of law.

Parole chiave

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probation modification occasional contingency status libertatis cassation admissibility social reintegration spiritual retreat art 111 cost revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Sono ricorribili per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111Cost., in quanto suscettibili di incidere sul contenuto effettivo della misura, i provvedimentiche determinino modifiche – purché non occasionali e contingenti - relative allo svolgimentodi misure alternative (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, Fazzari
Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, Scarlata
Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione
224015 – 01; si veda ancheSez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv.
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Testo completo

MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Magistrato di sorveglianza di Messina, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha respinto la richiesta presentata da Angela Calabrese – persona in espiazione dipena inflitta per il reato di bancarotta, attualmente in regime di affidamento in prova – laquale aveva chiesto l’autorizzazione a partecipare ad un ritiro spirituale, nell’agosto 2025,presso il Centro Emmaus di Roccella Ionica.2. La Calabrese ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma dell’avv.Maria Sinagra, deducendo trattarsi di attività atte a contribuire al processo di reinserimentosociale.3.

Sono ricorribili per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111Cost., in quanto suscettibili di incidere sul contenuto effettivo della misura, i provvedimentiche determinino modifiche – purché non occasionali e contingenti - relative allo svolgimentodi misure alternative (Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01 eSez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 – 01; si veda ancheSez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 – 01, a mente della quale: ‹‹Avversoi provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica dellemodalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtùdell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cuisiano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis"››.4.

Stante il carattere evidentemente occasionale e contingente dell’invocataautorizzazione, non vi è spazio per l’impugnazione in sede di legittimità, per cui il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI