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Ordinanza — n. 15453/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being entirely factual and merely reiterative regarding a travel ban violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15453/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Filippone's appeal inadmissible, ruling it was entirely factual and merely reiterative. Filippone challenged his conviction for violating a mandatory travel ban by arguing the lower court failed to verify his category and ignored the illegality of the travel order. The court determined the territorial court properly argued the measure's legitimacy based on the subject's danger, rendering the appeal legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 1 comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159 del 2011: An appeal is inadmissible if it is entirely factual and merely reiterative, lacking specific legal questions or new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reiteration travel ban violation mandatory travel order dangerous subject assessment pornografia violazione degli oneri dell'autorizzazione sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Marco Filippone, per il tramite del difensore avv.Alessandro Vanni, denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 1 comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159 del 2011
proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 1comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.
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Testo completo

le parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Pescara in composizione monocratica del14/07/2023, che aveva ritenuto Marco Filippone colpevole del reato di cui all’art. 76 d.lgs. 06settembre 2011 n. 159 - per aver violato il divieto impostogli con foglio di via obbligatorioemesso dal Questore di Pescara il 19/06/2020, di fare ritorno nel Comune di Pescara per ilperiodo di anni tre e per l’effetto – computata la diminuente del rito abbreviato - lo avevacondannato alla pena di mesi uno di arresto.2. Ricorre per cassazione Marco Filippone, per il tramite del difensore avv.Alessandro Vanni, denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 1comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione, in relazione allacorretta verifica dell’appartenenza del soggetto a una delle categorie di cui alla citatanormativa, oltre che in relazione alla concreta pericolosità dello stesso.La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha sostenuto come il ricorsosollevi specifiche e fondate questioni di diritto, così avversando la valutazione preliminare diinammissibilità.

In particolare, ha richiamato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del09/12/2025, che ha assolto il condannato da un’analoga violazione previa disapplicazioneper manifesta illegittimità dello stesso provvedimento del Questore di Pescara. Ha ribadito,inoltre, di aver sollevato questioni di diritto fondate, che la sentenza impugnata avevaerroneamente disatteso, denunciando anche un ulteriore e specifico vizio di motivazione,concernente la omessa valutazione del documentato motivo di illegittimità del foglio di via.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto interamente versato in fatto e meramentereiterativo.

La Corte territoriale – contrariamente a quanto dedotto dalla difesa – haadeguatamente argomentato circa la legittimità del provvedimento violato, sotto il profilodella pericolosità del soggetto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI