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Ordinanza — n. 15452/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as complaints constitute mere grievances rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15452/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed mere grievances rather than valid legal challenges. The lower court had revoked a therapeutic placement due to offensive conduct, but the Supreme Court found the appeal lacked substantive legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals based solely on dissatisfaction with the evaluation of facts or mere contradictions in the reasoning are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere grievances therapeutic placement procedural review

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore avv.Roberto Rinaldi, deducendo i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, nonché diinosservanza ed erronea applicazione della legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

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Testo completo

, il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato la misura dell’affidamento terapeutico in prova al servizio sociale, in vigore neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXX, per esser stato, il condannato, querelato da un vicino dicasa, in relazione a condotte offensive e minacciose tenure in suo danno.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore avv.Roberto Rinaldi, deducendo i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, nonché diinosservanza ed erronea applicazione della legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

b) ede) cod. proc. pen., per essere la decisione priva della necessaria valutazione del già svoltopercorso di recupero, oltre che fondata su una motivazione apparente.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamentevagliate e disattese – in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale disorveglianza di Napoli.

Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univocasignificazione della condotta denunciata, considerandola evocativa di una marcatainsofferenza alle regole da parte del soggetto.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.