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Ordinanza — n. 15451/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15451/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15451/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Artem Pulyk ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte diappello di Torino indicata in epigrafe, che ha respinto le istanze di riconoscimento del vincolodella continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati mediante due distinte sentenze;rilevato che tale provvedimento, datato 13/11/2025, è stato notificato il 14/11/2025e che, pertanto, il termine utile per proporre impugnazione scadeva il 29/11/2025;rilevato che il ricorso è stato depositato il giorno 01/12/2025, ossia senzal’osservanza del termine di cui all’art. 585 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15451/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 585 comma 1 lett.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti domanda d'asilo tardiva termini di ricorso disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Artem Pulyk ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte diappello di Torino indicata in epigrafe, che ha respinto le istanze di riconoscimento del vincolodella continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati mediante due distinte sentenze;rilevato che tale provvedimento, datato 13/11/2025, è stato notificato il 14/11/2025e che, pertanto, il termine utile per proporre impugnazione scadeva il 29/11/2025;rilevato che il ricorso è stato depositato il giorno 01/12/2025, ossia senzal’osservanza del termine di cui all’art. 585 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. e che, quindi,esso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 591comma 1 lett.

c) cod. proc.pen;rilevato che la difesa ha presentato motivi nuovi, ribadendo la sussistenza di unvizio della motivazione e insistendo per l’accoglimento del ricorso;ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI