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Ordinanza — n. 15450/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming violation of law regarding continuity of crimes due to inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15450/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Albano's appeal inadmissible for violating legal provisions. Albano argued that the lower court ignored elements of chronological and spatial contiguity between three separate criminal judgments. The court rejected this, ruling that the execution judge had already thoroughly analyzed the facts and that re-evaluating these arguments is precluded in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the continuity of crimes is inadmissible if the lower court has already comprehensively analyzed the factual elements, as re-discussion of such facts is precluded in a judgment of legality.

Parole chiave

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continuity of crimes judgment of legality inadmissible appeal execution judge chronological contiguity reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 337 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la CORTE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – nella veste diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da Francesco Albano, volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante tre sentenze(sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/11/2018, per il reato di cui all’art. 337 cod.pen., commesso il 28 aprile 2018 in Martina Franca; sentenza della Corte di appello di Leccedel 24/09/2021, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in data 01/12/2016 inTaranto; sentenza della Corte di appello di Lecce del 01/02/2023, per il reato di cui all’art.416 cod. pen., commesso in Martina Franca in data 08/07/2018).2.

Ricorre per cassazione Francesco Albano, tramite il difensore avv. LuigiPalmieri, deducendo la sussistenza del vizio di violazione di legge, per esser stati trascuratigli elementi della contiguità cronologica e spaziale, oltre che la medesimezza tipologia,riscontrabile fra i reati giudicati nelle diverse sedi.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Ccassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI