Cassation court dismisses appeal against detention regime extension due to lack of legal grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the extension of a special detention regime inadmissible. The defense argued for a review of the prisoner's actual danger and challenged the tribunal's limited powers, while also claiming tardiness of submitted documents. The court rejected these arguments, noting the strong factual basis for continued security measures and ruling that the appeal primarily raised motivational issues rather than legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 41-bis Ord. Pen.; Art. 125 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the extension of special detention regimes must be strictly limited to legal violations; appeals based on factual reassessment or procedural defects like document tardiness are inadmissible.
Parole chiave
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TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da Gianluigi Sarcone, detenuto inespiazione della pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione, riportata per il reato di cuiagli all’art. 416-bis cod. pen. ed altro, con fine pena fissato al 07/08/2027;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Sarcone, avv. StefanoVezzadini, che ha articolato due distinti motivi, deducendo violazione ed erroneaapplicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 41-bisOrd. Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale dagiustificare l’applicazione del regime penitenziario differenziato;osservato che la difesa ha formulato motivi nuovi, a mezzo dei quali ha dedotto violazione ederronea applicazione di legge in riferimento all’art. 41-bis ord. pen. e all’art. 125 cod. proc.pen., stante l’erronea delimitazione dei poteri di controllo del tribunale di sorveglianza al solosindacato di legittimità, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.La difesa, inoltre, lamenta la erronea dichiarazione di tardività delle memorie, depositate dalricorrente in data 13/10/2025.
Si è dedotta, infine, l’omessa considerazione delle plurimedichiarazioni di dissociazione rese in diverse sedi;rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente e la condotta daquesti tenuta durante la detenzione, nonché la sussistenza alcune comunicazioni – diinequivocabile significazione – intercorse fra il condannato e i familiari;ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI