Italian Supreme Court dismisses appeal as procedural review of factual continuity is precluded in execution phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Domenico Sarno's cassation appeal inadmissible due to a lack of merit. Sarno argued that the lower court erred in applying the continuity rule to combine sentences for robbery and extortion. The court rejected this, stating that the factual analysis of the crimes' proximity and execution methods was already thoroughly conducted by the execution judge, making any re-examination precluded in the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The appellate court cannot re-examine the factual determination of criminal continuity when the execution judge has already conducted a comprehensive analysis of the proximate origin and execution modes of the offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
GIP del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha accolto la richiestapresentata da Domenico Sarno, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra ireati giudicati mediante due sentenze (sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del17/01/2024, di condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro duemila dimulta, per il delitto di rapina aggravata commesso in Roma il 21/01/2023; sentenza delTribunale di Milano del 12/01/2023, di condanna alla pena di anni cinque e mesi sei direclusione, per i reati – tra loro avvinti dal vincolo della continuazione – di rapina aggravata edi estorsione, posti in essere rispettivamente nei giorni 08 e 09/04/2022) e, per l’effetto, harideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni nove e mesi seidi reclusione ed euro cinquemila di multa.2.
Ricorre per cassazione Domenico Sarno, tramite il difensore avv. Francesco DiCicco, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in punto dideterminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossimae delle loro modalità esecutive, con argomentazione del tutto logica, la cui“rivisitazione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.
Non sussistono,nell’impugnata ordinanza, i dedotti profili di contraddittorietà o illogicità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI