Appeal against detention regime extension dismissed due to lack of legal vices and insufficient factual challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the extension of a special detention regime inadmissible. The defense argued for a factual re-evaluation of the prisoner's dangerousness, but the court found no legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. Pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a decision extending a special detention regime is inadmissible if it lacks legal vices, as the defense must substantiate factual challenges with sufficient evidence rather than merely requesting a re-evaluation of existing data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto - avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 - da Vincenzo Pipitone, detenuto inespiazione di pena riportata per condanne relative a plurimi reati di estorsione e omicidio conaggravante mafiosa;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Pipitone, avv.
Pierarelazione all’art. 41-bis Ord. Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolositàdel detenuto, tale da giustificare l’applicazione del regime penitenziario differenziato;considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, lasussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiestadalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario esufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei daticonoscitivi acquisiti (cfr.
Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221);rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente;ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una rivalutazione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI