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Ordinanza — n. 15438/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15438/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15438/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da Giuseppe Bellocco, detenuto inespiazione della pena di anni ventinove e mesi undici di reclusione, riportata per condannerelative a plurimi reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 337, 495,497;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Bellocco, avv.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15438/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da Giuseppe Bellocco, detenuto inespiazione della pena di anni ventinove e mesi undici di reclusione, riportata per condannerelative a plurimi reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 337, 495,497;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Bellocco, avv.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da Giuseppe Bellocco, detenuto inespiazione della pena di anni ventinove e mesi undici di reclusione, riportata per condannerelative a plurimi reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 337, 495,497;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Bellocco, avv.

Pieraall’art. 41-bis Ord. Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità deldetenuto, tale da giustificare l’applicazione del regime penitenziario differenziato;considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, lasussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiestadalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario esufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei daticonoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221);rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente;ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI