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Ordinanza — n. 15433/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15433/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15433/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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inanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino hadisatteso l’opposizione presentata da Mohamed Nabil Salama Ghanem – detenuto inespiazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.430,00 di multa, riportataper i reati di rapina e lesioni, commessi ilo 12/06/2023 in Milano, con fine pena fissato al20/11/2026 - avverso il decreto di espulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286del Magistrato di Alessandria del 18/07/2025.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo dell’avv. Stefania Rullo,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15433/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e)cod. proc. pen., quanto all’applicazione degli artt. 19 T.U. imm., 8 CEDU e 30 Cost.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alfatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le criticheesposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo delladecisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese espulsione giudiziaria richiedente l'asilo mongolo protezione internazionale sparizione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

inanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino hadisatteso l’opposizione presentata da Mohamed Nabil Salama Ghanem – detenuto inespiazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.430,00 di multa, riportataper i reati di rapina e lesioni, commessi ilo 12/06/2023 in Milano, con fine pena fissato al20/11/2026 - avverso il decreto di espulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286del Magistrato di Alessandria del 18/07/2025.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo dell’avv. Stefania Rullo,deducendo violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e)cod. proc. pen., quanto all’applicazione degli artt. 19 T.U. imm., 8 CEDU e 30 Cost.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alfatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le criticheesposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo delladecisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad unarivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce conil proporre argomenti generiche e privi delle ragioni di fatto e diritto atte a sostenerli,proponendo questioni la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.Nell’ordinanza impugnata, infatti, sono congruamente esposti – e non risultanoadeguatamente aggrediti dalla difesa – gli elementi posti a fondamento della decisionereiettiva, che sono rappresentati dalla mancata documentazione dei legami familiari, lamancata allegazione di richiesta di asilo e la avvenuta negazione dello status di rifugiato.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI