Cassation court dismisses appeal regarding lack of motivation for rejecting early release request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Insinga inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected Insinga's request for early release based on his conduct during detention, which the cassation court found sufficient and logically sound. The appellant's arguments regarding a lack of motivation were deemed entirely factually unfounded and repetitive of previously rejected criticisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the motivation of a surveillance court decision on early release are inadmissible if the alleged defects are factually unfounded and do not contrast with the reasoning adopted by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione del Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da GiovanniInsinga a mezzo dell’avv. Chiara Luciani, relative alla violazione di legge e al difettomotivazionale, quanto al giudizio in ordine alla mancata adesione del condannato all’opera dirisocializzazione, che sarebbero presenti – in ipotesi difensiva - nel provvedimento indicatoin epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamoproposto dal ricorrente, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesimacittà in data 26/06/2025, che aveva a sua volta disatteso l’istanza di liberazione anticipata exart. 54 legge 26 luglio 1975, presentata dal ricorrente, relativamente a cinque periodi didetenzione, che vanno dal 2022 al 2024 (era stata posta specificamente a fondamento delladecisione reiettiva la commissione di condotte delittuose e di trasgressione alle prescrizioniimposte, durante la carcerazione);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamente versate infatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, cheappare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenuta gravità delle condotteemerse, valutate dai Giudici di sorveglianza quale fattore dimostrativo di una mancataadesione del condannato all’opera di rieducazione, essenziale per il riconoscimentodell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 Ord. pen.;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI