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Ordinanza — n. 15382/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic nature and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Sammartino's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction and sentence. Sammartino argued violations of procedural code articles regarding motivation and sentencing quantification, but the court found his claims generic and merely assertive. The decision rests on the principle that discretionary judicial evaluations do not require exhaustive examination of every statutory parameter unless exercised illogically.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Appeals based on generic assertions regarding sentencing discretion or motivation are inadmissible when they fail to demonstrate a specific violation of law or logical incoherence in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility generic appeal sentencing discretion procedural code motivation requirement recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Massimiliano Russo,propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.
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Testo completo

ella CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica,che aveva dichiarato Roberto Sammartino colpevole del reato di cui all’art. 75 comma 2d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e lo aveva condannato – ritenuta sussistente la contestatarecidiva reiterata specifica - alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.2. Avverso tale sentenza Roberto Sammartino, tramite l’avv. Massimiliano Russo,propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e)cod. proc. pen., per mancanza della motivazione e violazione di legge, in punto diquantificazione della pena inflitta.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.Deve osservarsi, infatti, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’oneremotivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissatidall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto,incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio di unavalorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamente pretermessinell’apprezzamento del giudice impugnato.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI