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Ordinanza — n. 15381/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new crime within suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15381/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Florin Ivan, challenged the revocation of his conditional sentence after committing a new crime in 2019 while the suspension was still active. The court rejected the defense's arguments, ruling that the new offense violated the statutory limits of the suspended sentence under Article 163 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A new crime committed within the validity period of a conditional sentence revokes the benefit, and an appeal challenging this revocation based on legal error is inadmissible if it contradicts established case law.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crime within period cassation appeal inadmissible Article 163 criminal procedure procedural costs and fine revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Giancarlo De Marco, ha propostoricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizio ex art. 606, comma1, lett.
Art. 616 c.p.p.
pen.;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
Art. 444 c.p.p.
Art. 674 c.p.p.
Art. 168 c.p.
art. 334 cod. pen
648-bis e 489 cod.pen., commessi in Stornarella il 15/12/2015, per aver egli posto in essere - entro ilquinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio – un nuovo episodiodelittuoso ex art. 334 cod. pen.
artt. 674 cod. proc. pen
pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 674 cod. proc. pen.
art. 163 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc. pen
pen.;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

ita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;rilevato che il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in funzione di giudicedell’esecuzione - con il provvedimento indicato in epigrafe - ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, che era stato accordato a Florin Ivan con sentenza exart. 444 cod. proc. pen., del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del21/06/2018, divenuta irrevocabile il 06/10/2018, con la quale gli era stata applicata la pena dianni due di reclusione ed euro seicento di multa, per i reati di cui agli artt. 648-bis e 489 cod.pen., commessi in Stornarella il 15/12/2015, per aver egli posto in essere - entro ilquinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio – un nuovo episodiodelittuoso ex art. 334 cod. pen. (fatto commesso in Torrevecchia, il 31/08/2019), per il qualeha riportato condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trenta di multa, inflittaglicon sentenza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica del 23/01/2023, passata ingiudicato il 04/05/2025;rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv.

Giancarlo De Marco, ha propostoricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizio ex art. 606, comma1, lett.

b) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 674 cod. proc. pen. e168 cod. pen.;rilevato che la difesa ha presentato memoria, in vista dell’odierna udienza;ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il datonormativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca didiritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovodelitto - entro il periodo di operatività della sospensione, decorrente dal passaggio ingiudicato della prima sentenza di condanna sospesa - a pena che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall’art. 163 cod. proc. pen.;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI