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Ordinanza — n. 15370/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming drug dependency justifies continuous crimes, ruling facts lack unitary criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15370/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that drug dependency unifies separate crimes committed between 2014 and 2022. The lower court found the offenses functionally and spatially unrelated, noting the long time gaps and lack of a single criminal plan. The supreme court upheld this decision, emphasizing that drug dependency alone does not establish continuity without other indicators of a unified design.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: Drug dependency must be accompanied by other indicators of a unitary criminal design to justify the continuity of offenses; mere addiction is insufficient if acts are temporally distant and lack a common plan.

Parole chiave

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continuity of offenses drug dependency unitary criminal design cassation inadmissibility criminal planning temporal distance Italian penal code

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Marco Rigamonti, deducendo, con due distinti motivi, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 385 cod.pen
artt. 81 cod. pen
pen., per inosservanza ed erronea applicazione dellalegge e contestuale vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delladisciplina della continuazione ex artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601

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Testo completo

udice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con diverse sentenzeemesse, a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper fatti commessi tra gli anni che vannodal 2014 al 2022, rigettando la medesima istanza con riferimento ai reati ex art. 385 cod.pen., commessi nei giorni 23/08/2016 e 27/09/2016, ritenendo trattarsi di fatti tra loro slegatidal punto di vista sia funzionale, sia spaziale e temporale e, quindi, da reputarsi sintomaticidi una radicale insofferenza del soggetto a sottostare alle leggi e, quindi, di una precisascelta di vita, non potendo fungere da elemento unificante neanche lo stato ditossicodipendenza del soggetto.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensoreavv. Marco Rigamonti, deducendo, con due distinti motivi, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dellalegge e contestuale vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delladisciplina della continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione haadeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, nonessendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.Il provvedimento avversato ha, in effetti, preso in considerazione lo stato ditossicodipendenza del soggetto, ma ha ritenuto che tale condizione non possarappresentare elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo della continuazione,alla luce della mancanza degli altri indici c.d. rivelatori di un disegno unitario e, in particolare,stante la grande distanza temporale che separa la commissione dei diversi fatti.4.

Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.