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Ordinanza — n. 15368/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for factual error, ruling it was a legal application issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was based on a manifestly unfounded claim of factual error. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the satellite crime penalty increase under Article 81 of the Penal Code, leading to an erroneous sentence calculation. The court rejected this, holding that the appeal improperly censured the application of the law rather than demonstrating a material or factual mistake.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An extraordinary appeal for factual error is inadmissible if it merely censures the application of the law in the concrete case without proving a material or factual error.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error legal application satellite crimes penal code inadmissible appeal sentence calculation errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Silvana Bianchi propone ricorso straordinarioex art. 625-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Silvana Bianchi propone ricorso straordinarioex art. 625-bis cod.
art. 81 cod. pen
Ladifesa, in particolare, ha dedotto la nullità della sentenza di questa Corte, in ragione dellaasserita sussistenza di un errore di fatto o materiale, consistito nell’erronea applicazionedell’istituto ex art. 81 cod. pen., con riferimento all’aumento per i reati cd.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

CORTE DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Giacinto Pino, a mezzo dell’avv. Silvana Bianchi propone ricorso straordinarioex art. 625-bis cod. proc. pen., per errore di fatto, che si assume contenuto nella sentenzadella Quinta Sezione penale di questa Corte del giorno 11/06/2025, con cui è stato rigettatoil ricorso del suddetto avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del Tribunale di Genova, che – infunzione di giudice dell’esecuzione - aveva rideterminato la pena complessiva inflitta alsoggetto nella misura di anni venti e mesi sei di reclusione ed euro 61.974,83 di multa.

Ladifesa, in particolare, ha dedotto la nullità della sentenza di questa Corte, in ragione dellaasserita sussistenza di un errore di fatto o materiale, consistito nell’erronea applicazionedell’istituto ex art. 81 cod. pen., con riferimento all’aumento per i reati cd. satellite, da cuisarebbe derivato un errore nel calcolo della pena complessivamente comminata.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 625-bis,comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, dalmomento che viene censurata l’applicazione della legge nel caso concreto e non lasussistenza di errori materiali o di fatto.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI