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Ordinanza — n. 15358/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual review in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the execution judge had already thoroughly analyzed the criminal facts and their continuity. The defense argued that chronological and spatial proximity were ignored and that drug dependency should unify the crimes, but the court found these arguments unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected as it improperly requested a factual re-evaluation prohibited in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 52 comma 1 D.Lgs. 196/2003: A cassation appeal challenging an execution judgment is inadmissible when the lower court has already comprehensively examined the factual elements of the crimes, as a request for re-evaluation of facts is incompatible with the nature of the review of legality.

Parole chiave

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execution proceedings review of legality continuity of crimes inadmissible appeal factual re-evaluation drug dependency procedural economy

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03
pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

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Testo completo

orte di appello di Napoli – in funzione dig i u d i c e d e l l ’ e s e c u z i o n e – h a d i s a t t e s o l a r i c h i e s t a p r e s e n t a t a d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante tre sentenze (sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccatadi Afragola del 29/03/2011, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 04/01/2021 epassata in giudicato il 16/02/2022, di condanna alla pena di anni tre e mesi uno di reclusioneed euro quattrocento di multa, per il delitto di furto aggravato, commesso in Afragola il27/02/2008; sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Afragola del16/01/2012, riformata dalla Corte di appello di Napoli il 15/10/2021 e passata in giudicato il05/10/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euromilleduecento di multa, per il delitto di furto aggravato commesso in Afragola il 15/11/2009;sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/10/2023, irrevocabile il 04/12/2024, dicondanna alla pena di anni nove e mesi tre di reclusione ed euro duemiladuecento di multa,per i delitti di estorsione e ricettazione, commessi in Afragola ed altri luoghi della provincia diNapoli tra giugno e luglio 2008).2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv.Antonio Sorbilli, deducendo – con due distinti motivi - la sussistenza dei vizi di violazione dilegge e di difetto di motivazione, per esser stati trascurati gli elementi della contiguitàcronologica e spaziale, oltre che per la mancata valorizzazione della medesimezza tipologia,riscontrabile fra i reati giudicati separatamente e, infine, per non esser stata considerata lavalenza unificante della condizione di tossicodipendenza nella quale versava il soggetto.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, lacui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, così invocando il compimento di una operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso. Il provvedimento avversato, inoltre, ha preso inconsiderazione l’asserito stato di tossicodipendenza del soggetto, ma lo ha ritenuto nonincidente ai fini che ora interessano, in quanto sfornito di adeguata documentazione asostegno.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.